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Ordinanza nr. 19/2015 del 19/06/2015 - “Taglio erba e pulitura di terreni, fondi, giardini, cortili e proprietà private in genere”

IL SINDACO INFORMA

Con ordinanza n. 19 del 19/06/2015 è stato disposto che i proprietari e/o gli affittuari dei terreni incolti, cortili e giardini privati ricadenti all’interno della perimetrazione dei centri abitati provvedano ad effettuare interventi di pulizia e manutenzione nelle loro aree private ENTRO E NON OLTRE IL 04/07/2015 ed in particolare:

a)   taglio dell’erba e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste all’interno dei centri abitati, al fine di evitare il rischio di propagazione incendi;
b)   regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste all’interno dei centri abitati, in particolare delle aree ubicate in corrispondenza delle intersezioni stradali e delle curve e che pertanto non consentono una corretta visibilità alla circolazione veicolare, nonché regolazione delle siepi, taglio dei rami e delle piante in genere che fuoriescono dal perimetro delle aree private e delle abitazioni, dai muri di confine e dalle cancellate che invadono il marciapiede e che pertanto impediscono o rendono difficoltoso o intralciano il transito di pedoni e invalidi e che comunque non consentono il corretto utilizzo dello stesso;
c)   bonifica, mediante radicale pulizia, delle suddette aree da sterpaglie, rovi, rifiuti e quant’altro possa costituire rifugio di animali di ogni specie e potenziale pericolo per l’igiene, la salute pubblica e la pubblica incolumità;

Inoltre l’ordinanza prevede che tutti i proprietari e/o agli affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale tengano le aree in questione sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le suddette aree pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione e non lascino in deposito sugli stessi terreni materiale di qualsiasi natura, tale da offrire rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico-sanitari, nonché per evitare il possibile rischio di propagazione di incendi;

La violazione dell’ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00 ai sensi dell’art. 16 della LEGGE 24 novembre 1981, n. 689).

Giuggianello, 19 giugno 2015

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